NOVITA’ RIGUARDANTI LO SPOSTAMENTO DEGLI ALVEARI A PARTIRE DAL 27/09/22

Il punto 4.3 del manuale operativo della BDN per il settore apicoltura riporta le seguenti INDICAZIONI:

4.3 Apicoltura

1. L’operatore di apicoltura, inclusi bombi e altri apoidei, per la registrazione o, a seconda dei casi, il riconoscimento della sua attività, oltre alle informazioni previste al capitolo 2.3 deve registrare ciascun apiario con le seguenti informazioni: a) numero di alveari dell’apiario e numero di sciami; b) eventuale Associazione apistica di appartenenza.

2. L’attività di allevamento corrisponde all’apiario e ogni apiario è identificato univocamente dal numero di registrazione unico dell’attività di apicoltura e da un numero progressivo.

3. L’operatore deve apporre in prossimità di ogni apiario un cartello identificativo chiaramente visibile per individuare la postazione anche quando questa temporaneamente non è occupata. Il cartello identificativo è: a) di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo; b) di dimensioni minime equivalenti al formato A4; c) di colore bianco riportante in caratteri di colore nero indelebile e di altezza di almeno quattro centimetri «SISTEMA I&R NAZIONALE – DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2022, n. 134»

4. L’operatore deve rispettare gli adempimenti previsti dall’articolo 8, comma 7, del d.lgs. I&R e dal capitolo 5 del presente manuale per garantire, nei limiti di tempo obbligatori, la tracciabilità delle movimentazioni di alveari, pacchi d’ape e api regine, incluse le celle reali, cioè prima della nascita, e telaini di covata movimentati a qualsiasi fine. Nel documento di accompagnamento è indicato l’apiario e il luogo di effettiva destinazione del materiale apistico vivo, quali sciami, pacchi d’ape, api regine, celle reali e telaini da covata. La validazione del documento di accompagnamento e le attestazioni sanitarie sono regolamentate da disposizioni di sanità animale, locali e nazionali. Qualsiasi movimento tra apiari dello stesso stabilimento è registrato in BDN entro 7 giorni dall’evento dall’operatore o suo delegato.

5. In caso di movimentazioni per motivo di uscita “impollinazione” verso un agricoltore non tenuto alla registrazione di cui all’articolo 5 del decreto, l’operatore riporta il nominativo ed il codice fiscale del soggetto destinatario e il comune di destinazione, oltre che l’indicazione di perdita o recupero del materiale biologico movimentato.

6. Nella schermata iniziale della BDN – sezione apistica sono rese disponibili per la ASL, ai fini del loro controllo, le informazioni inerenti alle movimentazioni sul territorio di competenza.

7. L’operatore per attestare la cattura degli sciami naturali non usciti dal proprio apiario utilizza un documento in cui riporta data e luogo di cattura. Entro 7 giorni dall’evento, registra tale sciame in BDN come movimentazione in entrata nell’apiario in cui viene messo a dimora.

8. L’operatore deve registrare in BDN entro 7 giorni dall’evento, le informazioni inerenti alle morie di api, inclusi i sospetti avvelenamenti ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto.

9. L’operatore deve denunciare alle forze dell’ordine e comunicare alla ASL il furto ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del d.lgs. I&R per la successiva registrazione in BDN ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto.

10. L’operatore di apicoltura deve registrare in BDN, tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno, le informazioni relative al censimento annuale, ossia alla consistenza e alla dislocazione degli apiari posseduti, con indirizzo e coordinate geografiche di tutti gli apiari, alveari e sciami posseduti. 43

11. L’operatore con attività temporaneamente sospesa, per motivi sanitari e non, deve mantenere in posizione il cartello identificativo visibile vicino all’apiario ed effettuare il censimento annuale dichiarando il possesso di zero alveari.

12. L’operatore registra la cessazione dell’attività apistica conformemente all’articolo 5, comma 5, lettera c) o, per gli stabilimenti riconosciuti, all’articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto, comunicando, con le modalità di cui al capitolo 2 del presente manuale operativo, la chiusura dell’attività di tutti i suoi apiari ad essa afferenti.

13. L’operatore identifica i contenitori di api, bombi e altri apoidei movimentati riportando su di essi il codice aziendale.

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